URP on-line Tutelare - Sportello telematico per Cittadini e Amministratori di Sostegno
AVVISO PER I NOTAI
Si ricorda ai Notai che il provvedimento di autorizzazione redatto dal notaio dovrà essere dettagliatamente motivato in ordine all’utilità ed all’interesse del minore/beneficiario dell’atto che viene autorizzato; l’autorizzazione dovrà dare conto anche della “istruttoria” compiuta e delle sue risultanze.
Nel caso l’autorizzazione attenga ad un atto di alienazione di un bene immobile, l'autorizzazione dovrà specificare se l’immobile è utilizzato dal beneficiario (e dove vive il beneficiario).
Con riferimento alle cautele necessarie per il reimpiego del denaro, si ricordano i vincoli di legge, imposti nell’interesse del beneficiario.
Questo Ufficio, in data 17.4.23, ha revocato ai sensi del comma 6 dell’art. 21 del decreto legislativo 10.10.22 n. 149 la nomina notarile del curatore speciale del minore finalizzata all’acquisto di un immobile; la nomina era stata effettuata dal notaio contestualmente alla autorizzazione a compiere l’atto di acquisto; la revoca è motivata dal fatto che il legislatore non ha attribuito al notaio il potere di nominare il curatore speciale (che resta, quindi, in capo al Giudice Tutelare).
AVVISO IMPORTANTE
Per il deposito degli inventari e dei rendiconti, gli Amministratori di Sostegno sono cortesemente invitati ad utilizzare esclusivamente i modelli predisposti dal Tribunale e riportati in calce:
Si invitano gli Amministratori di Sostegno, i Tutori ed i Curatori a tenere cortesemente aggiornati i propri dati anagrafici e di contatto - con particolare riferimento agli indirizzi email - ed a riportarli sempre nelle istanze accanto al proprio nome.
SI RICORDA
AI TUTORI, AI CURATORI DELL’INABILITATO, AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E AI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE SU FIGLI MINORI
che nel caso in cui intendano procedere alla VENDITA DI UNO O PIÙ BENI DI EREDITA’ ACCETTATE CON BENEFICIO D’INVENTARIO, fino al momento in cui non si sia esaurita la relativa procedura, va chiesto preliminarmente il parere del giudice tutelare per poi presentare al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione istanza di autorizzazione alla vendita di tali beni (art. 747 c.p.c.).
All’istanza rivolta al Tribunale delle successioni (cancelleria Volontaria) vanno allegati il parere del giudice tutelare, l’accettazione della eredità con beneficio d’inventario, l’inventario dei beni ereditari e la perizia di stima asseverata del bene di cui si vuole disporre.
Per i beni mobili si può procedere alla vendita seguendo le regole ordinarie di autorizzazione una volta decorsi 5 anni dalla accettazione con beneficio d’inventario (art. 493 c.c.).
Modulistica
- 08. MINORE autorizzazione vendita beni ereditari mobilI
- 09. MINORI Autorizzazione vendita beni ereditari immobili
- ADSTUTORE autorizzazione vendita beni immobili ereditari
- ADSTUTORE autorizzazione vendita beni mobili ereditari
- ADSTUTORE richiesta parere favorevole vendita beni immobili ereditari
- ADSTUTORE richiesta parere favorevole vendita beni mobili ereditari
- MINORI parere favorevole giudice tutelare vendita beni immobili ereditari
- MINORI parere favorevole GT vendita beni ereditari mobili